1 Die Kontrollorgane dürfen an den Grenzkontrollstellen, den Zollstellen, an Lagerorten und am Geschäftssitz des Importeurs die Begleitdokumente und Fangbescheinigungen der Sendungen überprüfen und physische Kontrollen durchführen.
2 Sie führen stichprobenweise oder bei Verdacht auf Verstoss gegen die Einfuhrbedingungen Kontrollen durch.
1 Gli organi di controllo possono esaminare i documenti di accompagnamento e i certificati di cattura delle partite ed eseguire controlli fisici nei posti di ispezione frontalieri, negli uffici doganali, nei luoghi di deposito e nelle sedi sociali degli importatori.
2 Eseguono controlli, a campione o in caso di sospetta infrazione delle condizioni di importazione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.