Das BLV gibt beschlagnahmte Exemplare frei, wenn der beanstandete Mangel behoben ist.
L’USAV rilascia gli esemplari confiscati quando è stato posto rimedio all'irregolarità contestata.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.