1 Die Einfuhr von Exemplaren geschützter Arten ist verboten, wenn:
2 Ausgenommen vom Einfuhrverbot sind lebende Exemplare, deren Einfuhr im Rahmen von registrierten Zuchtprogrammen erforderlich ist.
1 L’importazione di esemplari di specie protette è vietata se:
2 Gli esemplari vivi la cui importazione è richiesta nell’ambito di programmi di allevamento registrati sono esenti dal divieto di importazione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.