Die Finanzhilfe darf höchstens 60 Prozent der anrechenbaren Kosten betragen.
L’aiuto finanziario non può superare il 60 per cento delle spese computabili.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.