(Art. 18 Bst. b SpG)
1 Zur Förderung der Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften können Organisationen und Institutionen Finanzhilfen gewährt werden für:
2
3
4
22 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Aug. 2022, in Kraft seit 15. Sept. 2022 (AS 2022 488).
(art. 18 lett. b LLing)
1 Per la promozione della comprensione tra le comunità linguistiche possono essere concessi aiuti finanziari a organizzazioni e istituzioni per:
2 Le organizzazioni e le istituzioni devono adempiere le seguenti condizioni:
3 L’ammontare degli aiuti finanziari è stabilito in base:
4 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi che l’organizzazione o istituzione sostiene per l’esercizio delle attività. Il lavoro prestato a titolo volontario può essere conteggiato come prestazione propria nella misura di al massimo il 10 per cento di tali costi.
22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.