1 Die Amtsstelle nach Artikel 9 RHG meldet dem BFS, welche im Kanton registerführenden Stellen nach Artikel 2 Absatz 2 RHG an Sedex angeschlossen werden.
2 Die registerführenden Stellen sind für den Anschluss an Sedex selber verantwortlich.
1 Il servizio ufficiale di cui all’articolo 9 LArRa notifica all’UST quali sono, sul territorio cantonale, gli organi che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 LArRa allacciati a Sedex.
2 Gli organi che tengono i registri sono essi stessi responsabili del loro allacciamento a Sedex.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.