1 Wechseln Angestellte der Bundesverwaltung gemäss Artikel 1 Absatz 1 BPV12 unterbruchslos zur Innosuisse, so finden die Schutzbestimmungen von Artikel 336c des Obligationenrechts13 während der vereinbarten Probezeit keine Anwendung.
2 Für die Berechnung der Dienstjahre werden die in der Bundesverwaltung geleisteten Dienstjahre nicht mitgezählt.
1 Se un impiegato dell’Amministrazione federale secondo l’articolo 1 capoverso 1 OPers12 si trasferisce direttamente a Innosuisse, durante il periodo di prova concordato le disposizioni di protezione dalla disdetta secondo l’articolo 336c del Codice delle obbligazioni13 non sono applicabili
2 Gli anni di servizio prestati nell’Amministrazione federale non sono compresi nel calcolo degli anni di servizio.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.