Über Beteiligungen am Einkauf in die PUBLICA gemäss Artikel 88c BPV18 entscheidet auf Antrag der Geschäftsleitung der Verwaltungsrat.
Sulla partecipazione al riscatto presso PUBLICA secondo l’articolo 88c OPers18 decide il consiglio d’amministrazione su richiesta della direzione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.