Das nationale Informationssystem für Sport dient den Behörden, Organisationen und Personen nach Artikel 1 Absatz 1 zur Erfüllung von Aufgaben nach dem SpoFöG6, namentlich in folgenden Bereichen:
Il sistema nazionale dʼinformazione per lo sport serve alle autorità, alle organizzazioni e alle persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 per l’adempimento dei compiti secondo la LPSpo6, segnatamente negli ambiti seguenti:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.