1 Die Organisatoren der ESA-Kaderbildung haben Kandidatinnen und Kandidaten unabhängig davon, zu welcher Organisation sie gehören, zu gleichen Bedingungen den Zugang zu den Aus- und Weiterbildungskursen zu ermöglichen.
2 Zur Kaderbildung werden Kandidatinnen und Kandidaten zugelassen, die:
5 Die Organisatoren der Kaderbildung können von den Kursteilnehmerinnen und ‑teilnehmern eine
1 Gli organizzatori della formazione dei quadri ESA devono consentire a tutti i candidati pari condizioni di accesso a corsi di formazione e di formazione continua, indipendentemente dell’organizzazione di cui fanno parte.
2 Sono ammessi alla formazione dei quadri i candidati che:
3 Gli stranieri non domiciliati in Svizzera sono ammessi se attivi regolarmente per un organizzatore della formazione dei quadri ESA.
4 Non sono ammesse ai corsi di formazione continua le persone nei cui confronti sussistono motivi per la revoca del riconoscimento quale quadro o che nel corso dell’attività svolta nel programma ESA fino a quel momento hanno ripetutamente violato i principi riconosciuti dell’etica sportiva.
5 Gli organizzatori della formazione dei quadri possono chiedere ai partecipanti ai corsi un’adeguata partecipazione alle spese.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.