1 Der Bundesrat kann für den Bereich der Hochschulen völkerrechtliche Verträge abschliessen über:
2 In den Verträgen nach Absatz 1 kann der Bundesrat auch Vereinbarungen treffen über:
3 Der Hochschulrat und die Rektorenkonferenz der schweizerischen Hochschulen wirken gestützt auf die Zusammenarbeitsvereinbarung an der Vorbereitung dieser Abkommen mit. Die Zusammenarbeitsvereinbarung regelt das Verfahren der Mitwirkung.
1 Il Consiglio federale è abilitato a concludere accordi internazionali nel settore delle scuole universitarie in materia di:
2 Negli accordi di cui al capoverso 1, il Consiglio federale può anche convenire:
3 In virtù della Convenzione sulla cooperazione, il Consiglio delle scuole universitarie e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie partecipano alla preparazione di tali accordi. La Convenzione sulla cooperazione disciplina la procedura di partecipazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.