Die Prüfungsleitung kann Aussenstehenden auf Ersuchen Zutritt zu den Prüfungen gewähren.
Su richiesta, la direzione d’esame può concedere a terze persone di accedere all’esame.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.