Verordnung des SBFI vom 16. August 2021 über die berufliche Grundbildung Kauffrau/Kaufmann mit eidgenössischem Berufsattest (EBA)
Ordinanza della SEFRI del 16 agosto 2021 sulla formazione professionale di base Impiegata di commercio / Impiegato di commercio con certificato federale di formazione pratica (CFP)
1 Wer ein Qualifikationsverfahren erfolgreich durchlaufen hat, erhält das eidgenössische Berufsattest (EBA).
2 Das Berufsattest berechtigt, den gesetzlich geschützten Titel «Kauffrau EBA» oder «Kaufmann EBA» zu führen.
3 Ist das Berufsattest mittels Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung erworben worden, so werden im Notenausweis aufgeführt:
1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue il certificato federale di formazione pratica (CFP).
2 Il certificato federale di formazione pratica conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «Impiegato di commercio CFP».
3 Se il certificato federale di formazione pratica è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.