1 Diese Verordnung tritt unter Vorbehalt von Absatz 2 am 1. Januar 2005 in Kraft.
2 Die Bestimmungen über Qualifikationsverfahren, Ausweise und Titel (Artikel 17–22) treten am 1. Januar 2007 in Kraft.
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.
2 Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. da 17 a 22) entrano in vigore il 1° gennaio 2007.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.