Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule
Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola

412.10 Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG)

412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 69 Eidgenössische Berufsbildungskommission

1 Der Bundesrat bestellt eine eidgenössische Berufsbildungskommission.

2 Sie setzt sich aus höchstens 15 Vertreterinnen und Vertretern von Bund, Kantonen, Organisationen der Arbeitswelt sowie der Wissenschaft zusammen. Die Kantone haben für drei Mitglieder das Vorschlagsrecht.

3 Sie wird von der Staatssekretärin oder dem Staatssekretär des SBFI geleitet.

4 Das SBFI führt das Sekretariat.

Art. 70 Compiti della Commissione federale della formazione professionale

1 La Commissione federale della formazione professionale svolge i seguenti compiti:

a.
fornisce consulenza alle autorità federali su questioni generali in materia di formazione professionale, su questioni relative allo sviluppo e al coordinamento nonché alla loro armonizzazione con la politica generale in materia di formazione;
b.
valuta i progetti di sviluppo della formazione professionale secondo l’articolo 54, le richieste di sussidi per prestazioni particolari di interesse pubblico secondo l’articolo 55 e le richieste di sostegno nel settore della formazione professionale secondo l’articolo 56 nonché la ricerca, gli studi, i progetti pilota e la prestazione di servizi nel settore della formazione professionale e della formazione professionale continua secondo l’articolo 48 capoverso 2 lettera b.

2 La Commissione può, di propria iniziativa, presentare proposte e sottopone alle autorità che concedono i sussidi raccomandazioni relative ai progetti da valutare.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.