Soweit der Vollzug nicht dem Bund zugewiesen ist, obliegt er den Kantonen.
Per quanto non sia assegnata alla Confederazione, l’esecuzione spetta ai Cantoni.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.