Bei der Anwendung polizeilichen Zwangs dürfen Destabilisierungsgeräte unter den Voraussetzungen von Artikel 11 eingesetzt werden.
Per la coercizione di polizia, i dispositivi inabilitanti possono essere impiegati alle condizioni di cui all’articolo 11.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.