Gegen Ansammlungen von Personen und bei Spezialeinsätzen dürfen Reizstoffe nach Anhang 2 der Waffenverordnung vom 2. Juli 20085 eingesetzt werden.
Le sostanze irritanti elencate nell’allegato 2 dell’ordinanza del 2 luglio 20085 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni possono essere impiegate in caso di disordini o di missioni speciali.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.