1 Festnahme und Sicherstellung werden dem Bundesamt gemeldet.
2 Sie bleiben bis zum Entscheid über die Auslieferungshaft aufrechterhalten, längstens jedoch bis zum dritten Werktag nach der Festnahme.
1 Il fermo e il sequestro conservativo devono essere comunicati all’Ufficio federale.
2 Essi sono mantenuti sino alla decisione circa il carcere in vista d’estradizione il più tardi però fino al terzo giorno feriale successivo al fermo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.