1 Kommandanten und Militärbehörden dürfen weder ihre Disziplinarstrafgewalt noch ihre Disziplinarstrafbefugnisse auf untergeordnete Stellen übertragen. Vorbehalten bleibt die Befugnis des Chefs VBS, seine Disziplinarstrafgewalt dem Chef der Armee und seinem Stellvertreter, den Direktunterstellten des Chefs der Armee und dem Kommando Ausbildung (Personelles der Armee) zu übertragen.73
2 Die übertragene Disziplinarstrafgewalt darf nicht weiter übertragen werden.
72 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Okt. 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 4541).
73 Fassung gemäss Anhang 6 der V vom 22. Nov. 2017 über die Militärjustiz, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 7503).
1 Ai comandanti e alle autorità militari non è consentito delegare il proprio potere disciplinare né le proprie competenze disciplinari a organi subordinati. È riservata la facoltà del capo del DDPS di delegare il suo potere disciplinare al capo dell’esercito e al sostituto di quest’ultimo, alle persone direttamente subordinate al capo dell’esercito e al Comando Istruzione (Personale dell’esercito).73
2 Il potere disciplinare delegato non può esserlo oltre.
72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).
73 Nuovo testo giusta l’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).
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