Zu Lasten von Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden, die für ihre eigenen Belange die Verwaltung in Anspruch nehmen, werden keine Kanzleigebühren erhoben.
Non è riscossa alcuna tassa di cancelleria presso le autorità federali, cantonali e comunali che si rivolgono per proprio conto all’amministrazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.