1 Wer aufgrund seiner Mitwirkung im Zeugenschutzprogramm Kenntnisse über eine zu schützende Person oder über Zeugenschutzmassnahmen erlangt, darf diese Kenntnisse nicht ohne Zustimmung der Zeugenschutzstelle offenbaren.
2 Die Zeugenschutzstelle informiert die mitwirkenden Personen über ihre Schweigepflicht.
3 Die zu schützende Person darf Kenntnisse über die sie betreffenden Zeugenschutzmassnahmen oder über die sie betreuenden Personen nicht ohne Zustimmung der Zeugenschutzstelle offenbaren.
1 Chiunque, partecipando a un programma di protezione dei testimoni, viene a conoscenza di informazioni su una persona da proteggere o sulle misure di protezione dei testimoni, non può rivelare tali informazioni senza il consenso del Servizio di protezione dei testimoni.
2 Il Servizio di protezione dei testimoni informa le persone che collaborano a un simile programma del loro obbligo del segreto.
3 La persona da proteggere non può rivelare informazioni sulle misure di protezione dei testimoni che la riguardano o sulle persone che l’assistono senza il consenso del Servizio di protezione dei testimoni.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.