1 Von der Zeugenschutzstelle angegangene öffentliche Stellen und Private teilen dieser festgestellte Ersuchen um Auskunft über die zu schützende Person unverzüglich mit.
2 Bestehen bei automatisierten Informationssystemen Abfrageprotokolle, so sind der Zeugenschutzstelle auf deren Verlangen Auszüge auszuhändigen, die Abfragen zu der zu schützenden Person dokumentieren.
3 Die Zeugenschutzstelle kann die Mitteilungs- und die Aushändigungspflicht ausdehnen auf Auskunftsersuchen und Abfragen über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zeugenschutzstelle.
1 I servizi pubblici o i privati sollecitati dal Servizio di protezione dei testimoni comunicano senza indugio a quest’ultimo le domande d’informazione sulla persona da proteggere loro pervenute.
2 Se i sistemi d’informazione automatizzati sono dotati di un’applicazione che registra gli accessi, il Servizio di protezione dei testimoni può esigere la consegna degli estratti che attestano le consultazioni sulle persone da proteggere.
3 Il Servizio di protezione dei testimoni può estendere l’obbligo di comunicazione e di consegna alle domande d’informazione e alle consultazioni riguardanti i collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.