Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 23 Geistiges Eigentum und Datenschutz
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 23 Proprietà intellettuale e protezione dei dati

232.16 Bundesgesetz vom 20. März 1975 über den Schutz von Pflanzenzüchtungen (Sortenschutzgesetz)

232.16 Legge federale del 20 marzo 1975 sulla protezione delle novità vegetali

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Art. 54 Vollzug

Der Bundesrat erlässt die erforderlichen Ausführungsbestimmungen.

Art. 53 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 5 ottobre 2007

1 In deroga all’articolo 8b capoverso 2, durante un periodo transitorio di un anno a decorrere dall’entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 2007, sono considerate nuove anche le varietà il cui materiale di moltiplicazione o riproduzione o prodotto del raccolto è stato venduto o consegnato in altro modo in Svizzera, con il consenso del costitutore a scopo di utilizzazione della varietà, da meno di un anno prima dell’entrata in vigore della presente modifica.

2 L’articolo 5 capoverso 2 lettera a non è applicabile a varietà essenzialmente derivate che erano già note prima dell’entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 2007.

46 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3897; FF 2004 3723).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.