Der Bundesrat erlässt die erforderlichen Ausführungsbestimmungen.
1 In deroga all’articolo 8b capoverso 2, durante un periodo transitorio di un anno a decorrere dall’entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 2007, sono considerate nuove anche le varietà il cui materiale di moltiplicazione o riproduzione o prodotto del raccolto è stato venduto o consegnato in altro modo in Svizzera, con il consenso del costitutore a scopo di utilizzazione della varietà, da meno di un anno prima dell’entrata in vigore della presente modifica.
2 L’articolo 5 capoverso 2 lettera a non è applicabile a varietà essenzialmente derivate che erano già note prima dell’entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 2007.
46 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3897; FF 2004 3723).
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