1 Das Recht auf Sortenschutz und am Sortenschutz ist ganz oder teilweise übertragbar und vererblich.
2 Rechte Dritter sind gegenüber einem gutgläubigen Erwerber von Rechten am Sortenschutz nur wirksam, wenn sie im Sortenschutzregister eingetragen sind.
1 Il diritto al rilascio del titolo di protezione e alla protezione della varietà è trasferibile e suscettibile tutto o in parte.
2 All’acquirente in buona fede di diritti alla protezione, i diritti dei terzi sono opponibili soltanto se iscritti nel registro dei titoli di protezione delle varietà.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.