1 Die Herkunft eines anderen Produkts, insbesondere eines industriellen Produkts, entspricht dem Ort, an dem mindestens 60 Prozent der Herstellungskosten anfallen.
2 Bei der Berechnung nach Absatz 1 werden berücksichtigt:
3 Von der Berechnung nach Absatz 1 sind ausgeschlossen:
4 Die Herkunftsangabe muss ausserdem dem Ort entsprechen, an dem die Tätigkeit vorgenommen worden ist, die dem Produkt seine wesentlichen Eigenschaften verliehen hat. In jedem Fall muss ein wesentlicher Fabrikationsschritt an diesem Ort stattgefunden haben.
59 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 3631; BBl 2009 8533).
1 La provenienza di un altro prodotto, in particolare di un prodotto industriale, corrisponde al luogo in cui è realizzato almeno il 60 per cento dei costi di produzione.
2 Nel calcolo di cui al capoverso 1 sono compresi:
3 Sono esclusi dal calcolo di cui al capoverso 1:
4 L’indicazione di provenienza deve inoltre corrispondere al luogo in cui si è svolta l’attività che ha conferito al prodotto le sue caratteristiche essenziali. In ogni caso una tappa significativa della produzione deve essersi svolta in tale luogo.
61 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).
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