Der Bundesrat kann durch Verordnung verfügen, dass die in Artikel 98 dieses Gesetzes festgestellten Beschränkungen der Vertragsfreiheit bei einzelnen Versicherungsarten soweit ausser Kraft treten, als die Eigenart oder die besondern Verhältnisse einer Versicherungsart es erfordern.
1 Per tutto quanto non sia previsto nella presente legge il contratto d’assicurazione è retto dalle disposizioni del diritto delle obbligazioni.
2 Per gli stipulanti e gli assicurati considerati disoccupati ai sensi dell’articolo 10 della legge del 25 giugno 1982143 sull’assicurazione contro la disoccupazione sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 71 capoversi 1 e 2 e 73 della legge federale del 18 marzo 1994144 sull’assicurazione malattie.145
145 Introdotto dall’art. 115 della L del 25 giu. 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (RU 1982 2184; FF 1980 III 469). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).
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