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221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG)

221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA)

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Art. 98

Die folgenden Vorschriften dieses Gesetzes dürfen durch Vertragsabrede nicht zuungunsten des Versicherungsnehmers oder des Anspruchsberechtigten geändert werden: die Artikel 1−3a, 6, 9, 11, 14 Absatz 4, 15, 20, 21, 28, 28a, 29 Absatz 2, 30, 32, 34, 35a, 38c Absatz 2, 39 Absatz 2 Ziffer 2 zweiter Satz, 41a, 42 Absätze 1−3, 44−46, 54, 56, 57, 59, 76 Absatz 1, 77 Absatz 1, 89, 90−95a, 95b Absatz 1, 95Absatz 3 und 96.

142 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2020 4969; BBl 2017 5089).

Art. 98a

1 Gli articoli 97 e 98 non si applicano:

a.
alle assicurazioni credito e alle assicurazioni cauzionali, se si tratta di assicurazioni concernenti rischi professionali o commerciali, e alle assicurazioni trasporti;
b.
alle assicurazioni con stipulanti professionisti.

2 Sono considerati stipulanti professionisti:

a.
gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale;
b.
gli intermediari finanziari secondo la legge dell’8 novembre 1934139 sulle banche e la legge del 23 giugno 2006140 sugli investimenti collettivi;
c.
le imprese di assicurazione secondo la LSA141;
d.
gli stipulanti esteri sottoposti a una vigilanza prudenziale equivalente a quella delle persone di cui alle lettere a–c;
e.
gli enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico che prevedono una gestione professionale dei rischi;
f.
le imprese che prevedono una gestione professionale dei rischi;
g.
le imprese che superano almeno due dei tre valori seguenti:
1.
somma di bilancio di 20 milioni di franchi,
2.
importo netto del volume d’affari di 40 milioni di franchi,
3.
capitale proprio di 2 milioni di franchi.

3 Se lo stipulante fa parte di un gruppo di imprese per il quale è allestito un conto annuale consolidato (conto di gruppo), i valori di cui al capoverso 2 lettera g sono applicati al conto di gruppo.

4 L’assicurazione viaggi non è considerata un’assicurazione trasporti ai sensi del capoverso 1.

138 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).

139 RS 952.0

140 RS 951.31

141 RS 961.01

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.