1 Innerhalb der Anhörungsfrist kann sich jede Person, die von der vorgesehenen Allgemeinverbindlichkeit betroffen ist, zum veröffentlichten Antrag schriftlich äussern.
2 Bevor der Bundesrat die Allgemeinverbindlichkeit erklärt, holt er die Stellungnahme der betroffenen Kantone sowie der interessierten Vermieter- und Mieterorganisationen ein, welche nicht Vertragspartei sind. Er kann auch weitere, den Vermieter- oder Mieterorganisationen nahestehende Verbände zur Stellungnahme einladen.
3 Bevor der Kanton die Allgemeinverbindlichkeit erklärt, holt er die Stellungnahme der interessierten Vermieter- und Mieterorganisationen ein, welche nicht Vertragspartei sind. Er kann auch weitere, den Vermieter- oder Mieterorganisationen nahestehende Verbände zur Stellungnahme einladen.
1 Entro il termine di consultazione, ogni persona interessata all’obbligatorietà generale può esprimersi per scritto in merito alla richiesta pubblicata.
2 Prima di conferire l’obbligatorietà generale, il Consiglio federale consulta i Cantoni interessati, come pure le organizzazioni di locatori e locatari coinvolte che non sono parte contraente del contratto-quadro. Può invitare anche altre associazioni vicine alle organizzazioni di locatori o di locatari ad esprimere il loro parere.
3 Prima di conferire l’obbligatorietà generale, l’autorità cantonale competente consulta le organizzazioni di locatori e locatari interessate che non sono parte contraente del contratto-quadro. Può invitare anche altre associazioni vicine alle organizzazioni di locatori o di locatari ad esprimere il loro parere.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.