Eine Prüfung kann in jedem Fach einmal wiederholt werden.
Un esame può essere ripetuto un’unica volta per ogni singola disciplina.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.