1 Die Grundstücke werden in das Grundbuch des Kreises aufgenommen, in dem sie liegen.
2 Die Grenzen der Grundbuchkreise folgen dem Verlauf der Liegenschaftsgrenzen.
3 Vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung erfolgte Haupt- und Nebenaufnahmen von Grundstücken, die in mehreren Grundbuchkreisen liegen, bleiben bestehen.
1 I fondi sono intavolati nel registro fondiario del circondario in cui si trovano.
2 I confini del circondario del registro fondiario seguono il tracciato dei confini dei fondi.
3 Le intavolazioni principali e secondarie di fondi situati in più circondari del registro fondiario, eseguite prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, sono mantenute.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.