(Art. 45 ASG)
1 Das EDA interveniert nicht in Gerichtsverfahren im Ausland.
2 Es führt keine Prozessbeobachtungen durch.
3 Das EDA übernimmt keine Anwalts- und Verfahrenskosten, Kautionen oder Bussen.
(art. 45 LSEst)
1 Il DFAE non interviene in procedimenti giudiziari all’estero.
2 Il DFAE non monitora i processi.
3 Il DFAE non si fa carico di spese di avvocato, spese processuali, cauzioni o multe.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.