Der Bundesrat legt auf Antrag des EDA jeweils für vier Jahre die Strategie der Landeskommunikation gemäss Artikel 1 fest. Darin bestimmt er die thematischen und die regionalen Schwerpunkte der Landeskommunikation.
Su proposta del DFAE, il Consiglio federale stabilisce ogni quattro anni la strategia alla base della comunicazione dell’immagine nazionale conformemente all’articolo 1. Nella strategia sono definiti gli aspetti tematici e regionali su cui deve incentrarsi tale comunicazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.