1 Die privaten Hausangestellten können von den Schweizer Vorschriften über die soziale Sicherheit (AHV/IV/EO/
2 Der Anschluss an das System der sozialen Sicherheit des anderen Staates in Anwendung des Wiener Übereinkommens vom 18. April 1961 über diplomatische Beziehungen und des Wiener Übereinkommens vom 24. April 1963 über konsularische Beziehungen muss namentlich:
3 Die privaten Hausangestellten haben über ihre Arbeitgeberin oder ihren Arbeitgeber den Nachweis dafür zu erbringen, dass sie die Voraussetzungen für die Befreiung vom Schweizer System der sozialen Sicherheit erfüllen.
4 Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber übernehmen gemäss Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe a alle Beiträge und Zusatzkosten, die mit dem Anschluss an die amtliche Institution für soziale Sicherheit des anderen Staates verbunden sind.
1 Il domestico privato può essere esentato dalle assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/IPG/AD/AFam e altre assicurazioni la cui affiliazione dipende dall’affiliazione all’AVS) se adempie le condizioni previste a tal fine dalle pertinenti disposizioni del diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 196131 sulle relazioni diplomatiche, dalla Convenzione di Vienna del 24 aprile 196332 sulle relazioni consolari o dalle convenzioni di sicurezza sociale concluse dalla Svizzera.
2 L’affiliazione alle disposizioni di sicurezza sociale dell’altro Stato in applicazione della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari deve segnatamente:
3 Spetta al domestico privato, per il tramite del datore di lavoro, provare che adempie le condizioni necessarie per beneficiare dell’esenzione dalle disposizioni svizzere di sicurezza sociale.
4 Il datore di lavoro prende a carico l’insieme dei contributi e delle eventuali spese derivanti dall’affiliazione all’istituzione ufficiale di sicurezza sociale dell’altro Stato conformemente all’articolo 44 capoverso 1 lettera a.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.