Die Dauer der Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen kann befristet werden.
La durata dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni può essere limitata.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.