Der Bundesanwalt oder die Bundesanwältin erlässt die für die Betriebs- und Verfahrensführung notwendigen Weisungen. Diese werden im Organisationshandbuch, im Verfahrenshandbuch und im Handbuch Gerichtspolizei festgehalten oder den Mitarbeitenden in anderer Form zugänglich gemacht.
Il procuratore generale della Confederazione emana le istruzioni necessarie alla gestione e alla conduzione dei procedimenti. Le istruzioni sono stabilite nel manuale di organizzazione, nel manuale di procedura e nel manuale di polizia giudiziaria oppure rese accessibili ai collaboratori in altra forma.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.