Soweit diese Verordnung keine besonderen Bestimmungen enthält, richtet sich das Schlichtungsverfahren nach dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 19687 über das Verwaltungsverfahren.
Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, la procedura di conciliazione è retta dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.