1 Mitglieder der Schlichtungskommission und des Sekretariats treten in den Ausstand, wenn ein Ausstandsgrund nach Artikel 10 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 19686 über das Verwaltungsverfahren vorliegt, oder wenn sie direkte Vorgesetzte oder Mitarbeitende der Antragstellerin oder des Antragstellers sind.
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1 I membri della commissione di conciliazione e del segretariato si ricusano qualora sia dato un motivo di ricusazione secondo l’articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa oppure qualora essi siano superiori diretti o collaboratori della persona che ha chiesto la conciliazione.
2 Il presidente decide in merito alla ricusazione. Qualora i motivi di ricusazione concernano il presidente, decide il vicepresidente. Qualora concernano ambedue, decide un membro della commissione designato dalla stessa.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.