(Art. 29 Abs. 1 BPG)
Die Leistungen bei Berufsunfall richten sich sinngemäss nach Artikel 63 BPV104.
(art. 29 cpv. 1 LPers)
Le prestazioni in caso di infortunio professionale sono determinate secondo l’articolo 63 dell’ordinanza del 3 luglio 2001103 sul personale federale, applicabile per analogia.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.