(Art. 8 Abs. 3 BPG)
Das Amt des Generalsekretärs und seines Stellvertreters ist Schweizer Bürgern vorbehalten.
(art. 8 cpv. 3 LPers)
Le funzioni del segretario generale e del suo sostituto sono riservate alle persone di cittadinanza svizzera.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.