Die beiden ETH, die Forschungsanstalten und der ETH-Rat können Informatiksysteme externer Anbieter für Stellenausschreibungen und Bewerbungen nutzen. Sie sorgen dafür, dass die Bestimmungen über die Bearbeitung durch Auftragsbearbeiter eingehalten werden.
I due PF, gli istituti di ricerca e il Consiglio dei PF possono avvalersi dei sistemi informatici di fornitori esterni per bandire i posti e ricevere le candidature. Si accertano che il fornitore di servizi rispetti le disposizioni sul trattamento dei dati.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.