Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali

172.220.111.4 Verordnung vom 22. November 2017 über den Schutz von Personendaten des Bundespersonals (BPDV)

172.220.111.4 Ordinanza del 22 novembre 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 30 Zweck

Das Informationssystem für das Personaldatenmanagement (IPDM) dient der Erfüllung folgender Aufgaben:

a.
der zentralen Verwaltung der Personendaten über die Angestellten und der Bewirtschaftung dieser Daten durch die Verwaltungseinheiten;
b.
der Bearbeitung der Lohndaten und der Durchführung von Evaluationen, Budgetsimulationen und Personalkostenplanungen;
c.
der Verwaltung von für die Kaderförderung und die Managemententwicklung relevanten Daten.

Art. 32 Struttura

Il SIGDP è costituito dai seguenti elementi:

a.
gestione dell’organizzazione per la rappresentazione della struttura organizzativa e funzionale del personale;
b.
amministrazione del personale per la gestione dei dati personali degli impiegati;
c.
contabilità del personale per il conteggio e il versamento degli stipendi degli impiegati;
d.
rilevazione delle presenze del personale per la gestione del tempo di lavoro;
e.
gestione dei costi del personale per la pianificazione e il controllo della gestione dei costi del personale;
f.
sviluppo del personale per la pianificazione della carriera e dello sviluppo degli impiegati;
g.
gestione dei viaggi per la rilevazione e il conteggio dei viaggi, compresi i relativi costi e spese;
h.24
inserimento del personale per la gestione dei dati personali di nuovi impiegati;
i.25
dati di base per la redazione di attestati di lavoro;
j.26
gestione delle assenze in caso di malattia e infortunio.

24 Introdotta dal n. I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 617).

25 Introdotta dal n. I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 617).

26 Introdotta dal n. I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 617).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.