(Art. 82 Abs. 3 Bst. a BPV)
Die Pauschale wird nach fünf Aufenthaltsjahren am selben Einsatzort pro Folgejahr um 20 Prozent des ursprünglichen Betrages gekürzt. Die Kürzung wird am 1. Januar des Folgejahrs wirksam.
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)
Dopo cinque anni di soggiorno nello stesso luogo d’impiego, l’importo forfettario è ridotto del 20 per cento rispetto all’importo iniziale per ogni anno successivo. La riduzione è applicabile il 1° gennaio dell’anno successivo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.