(Art. 45 BPV)
1 Als Sonntagsarbeit gilt Arbeit, die am Sonntag oder an einem Wochentag, der am Einsatzort dem Sonntag entspricht und nach Artikel 53 Absatz 1 als freier Tag festgelegt wurde, geleistet wird.101
2 Die Vergütung von Sonntagsarbeit richtet sich nach Artikel 12 Absatz 1 VBPV102.
101 Fassung gemäss Ziff. I der V des EDA vom 29. Nov. 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4569).
(art. 45 OPers)
1 È considerato lavoro domenicale il lavoro svolto la domenica o in un giorno settimanale che nel luogo d’impiego corrisponde alla domenica ed è stato definito come giorno libero ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1.102
2 L’indennità per il lavoro domenicale si basa sull’articolo 12 capoverso 1 O-OPers103.
102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).
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