(Art. 67 BPV)
Den Angestellten, die den bei Wohnsitz in der Schweiz obligatorischen Militär- oder Zivildienst freiwillig leisten, wird der im Ausland zusätzlich gegenüber dem Inland gewährte Ferienanspruch um die geleisteten Diensttage gekürzt.
(art. 67 OPers)
Agli impiegati che prestano volontariamente il servizio militare o civile, obbligatorio in caso di domicilio in Svizzera, è ridotto nella misura dei giorni di servizio prestati il diritto supplementare alle vacanze concesso all’estero rispetto al diritto alle vacanze in Svizzera.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.