(Art. 91 BPV)
1 Die Angestellten melden allfällige Beteiligungen an der Leitung von Erwerbsgesellschaften.
2 Sie holen vor einem Auslandeinsatz die Ermächtigung für die Beibehaltung der Beteiligungen ein.
(art. 91 OPers)
1 Gli impiegati comunicano eventuali partecipazioni alla direzione di società che perseguono uno scopo lucrativo.
2 Prima di iniziare un impiego all’estero, essi richiedono l’autorizzazione per poter mantenere le partecipazioni.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.