1 Sono considerate corse di servizio tutte le corse imposte dal servizio di milizia o dalle attività professionali del detentore. Sono parimenti corse di servizio le corse conformemente all’articolo 25.
2 Al capo dell’esercito, al capo del Comando Operazioni e al capo del Comando Istruzione è assegnato un conducente personale.82
3 La Confederazione si assume i costi derivanti dalle corse di servizio. Il capo dell’esercito, d’intesa con la Segreteria generale del DDPS, stabilisce l’ammontare dell’importo forfetario mensile che il detentore versa per le corse private.83
4 Per le corse di servizio deve essere utilizzato il veicolo di servizio personale. I trasporti pubblici possono essere utilizzati in singoli casi, se ciò è opportuno e se le esigenze del servizio lo consentono.84
5 Per i tragitti tra il domicilio e il luogo di lavoro o d’impiego deve essere utilizzato il veicolo di servizio personale. I tragitti tra il domicilio e il luogo di lavoro non sono considerati tempo di lavoro secondo l’articolo 19.85
82 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 30 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7269).
83 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
84 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 12 gen. 2011, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 271).
85 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 12 gen. 2011 (RU 2011 271). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167).
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