Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali

172.220.111.310.2 Verordnung des VBS vom 9. Dezember 2003 über das militärische Personal (V Mil Pers)

172.220.111.310.2 Ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003 concernente il personale militare (OPers mil)

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Art. 32 Zuteilungsstufen

Zur Bemessung der vom Bund eingesetzten Geldmittel für die Beschaffung, den Betrieb und die Bewirtschaftung des persönlichen Dienstfahrzeuges werden Zuteilungsstufen festgelegt. Deren Zuordnung zu den Einsatzgruppen richtet sich nach Anhang 2. Die Chefin oder der Chef der Armee bestimmt die Ansätze im Einvernehmen mit dem Generalsekretariat VBS.

80 Fassung gemäss Ziff. I der V des VBS vom 7. Dez. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5027).

Art. 33 Attribuzione dei veicoli

1 L’acquisto di un’autovettura nuova oppure, in casi particolari, l’attribuzione di un’autovettura usata, appartenente a un pool o noleggiata sono effettuati dal SPA. Gli aspiranti aventi diritto ricevono come primo veicolo un’autovettura del pool.81

2 Qualora sia acquistata un’autovettura nuova, le persone di cui all’articolo 30 capoverso 1 possono scegliere il loro veicolo. Esso deve essere conforme alle aliquote di cui all’articolo 32 e ai requisiti minimi del SPA.

3 Ai detentori non è consentito apportare alcuna modifica ai loro veicoli.

4 In caso di impiego inappropriato o di modifica del veicolo, di altre violazioni delle prescrizioni o di inosservanza degli obblighi finanziari, il SPA, d’intesa con il superiore gerarchico competente, può modificare l’attribuzione del veicolo, attribuire un’autovettura appartenente a un pool o un’autovettura noleggiata oppure limitare l’uso alle corse di servizio.

81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.