Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali

172.220.111.310.2 Verordnung des VBS vom 9. Dezember 2003 über das militärische Personal (V Mil Pers)

172.220.111.310.2 Ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003 concernente il personale militare (OPers mil)

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Art. 27

1 Fachberufsoffiziere, -unteroffiziere und Berufssoldaten sind während Dienstreisen zur Unterkunft in Kasernen oder anderen Gebäuden des Bundes berechtigt, sofern es der Dienst erfordert und die Platzverhältnisse es erlauben.64

2 Für die Unterkunft in Kasernen und anderen Gebäuden des Bundes wird auf Dienstreisen eine Vergütung nach Anhang 1 ausgerichtet.65

2bis Fachberufsoffiziere, -unteroffiziere und Berufssoldaten haben bei Früh- und Abendarbeit am Arbeitsort Anspruch auf die Mahlzeitenvergütung nach Anhang 1, wenn sie in Schulen, Kursen und Lehrgängen am Arbeitsort vor 05.30 Uhr oder nach 20.30 Uhr dienstlich beansprucht sind. Während der Grundausbildung besteht kein Anspruch.66

2ter Fachberufsoffiziere und höhere Fachberufsunteroffiziere können für Fahrten zwischen Arbeitsort und Einsatzort sowie zwischen Einsatzorten in öffentlichen Verkehrsmitteln die 1. Klasse benützen.67

3 Die übrigen Vergütungen für Auslagen richten sich nach der BPV.

64 Fassung gemäss Ziff. I der V des VBS vom 24. Sept. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4167).

65 Fassung gemäss Ziff. I der V des VBS vom 24. Sept. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4167).

66 Eingefügt durch Ziff. I der V des VBS vom 6. Dez. 2007 (AS 2007 6631). Fassung gemäss Ziff. I der V des VBS vom 24. Sept. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4167).

67 Eingefügt durch Ziff. I der V des VBS vom 6. Dez. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 6109).

Art. 28

1 I militari a contratto temporaneo hanno diritto all’alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione presso il luogo di lavoro, sempre che il servizio lo richieda e vi siano posti disponibili. In casi particolari può essere versata un’indennità per l’occupazione di un alloggio esterno presso il luogo di lavoro. L’indennità si fonda sull’allegato 1.

2 In occasione di impieghi con la truppa al di fuori del luogo di lavoro e durante la formazione di base e il perfezionamento, il datore di lavoro assegna al militare a contratto temporaneo un alloggio appropriato e disciplina la sussistenza. Per l’alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione durante i viaggi di servizio è versata un’indennità conformemente all’allegato 1.70

Per i pasti presso la truppa necessari per ragioni di servizio sono rimborsati i costi effettivi conformemente all’ordinanza del 21 febbraio 201871 concernente l’amministrazione dell’esercito.72

3bis I militari a contratto temporaneo hanno diritto, in caso di lavoro la mattina presto e di lavoro serale presso il luogo di lavoro, all’indennità per pasti conformemente all’allegato 1, se sono in servizio comandato in scuole, corsi o corsi di formazione presso il luogo di lavoro prima delle ore 05.30 o dopo le ore 20.30. Durante la formazione di base non sussiste alcun diritto a detta indennità.73

3ter Gli ufficiali e i sottufficiali superiori a contratto temporaneo possono viaggiare in prima classe nei mezzi di trasporto pubblici per i tragitti tra il luogo di lavoro e il luogo d’impiego nonché tra luoghi d’impiego. 74

4 Le rimanenti indennità per spese si fondano sull’OPers.

70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167).

71 RS 510.301

72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167).

73 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 6 dic. 2007 (RU 2007 6631). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167).

74 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 6 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6109).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.