Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali

172.220.111.310.2 Verordnung des VBS vom 9. Dezember 2003 über das militärische Personal (V Mil Pers)

172.220.111.310.2 Ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003 concernente il personale militare (OPers mil)

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Art. 24a Mahlzeitenvergütung bei Früh- und Abendarbeit am Arbeitsort

1 Berufsoffiziere, einschliesslich höherer Stabsoffiziere, und Berufsunteroffiziere haben Anspruch auf die Mahlzeitenvergütung nach Anhang 1, wenn sie in Schulen, Kursen, Lehrgängen und Einsätzen am Arbeitsort vor 05.30 Uhr oder nach 20.30 Uhr dienstlich beansprucht sind.

2 Diese Bestimmung gilt nicht während des Grundausbildungslehrganges.

60 Eingefügt durch Ziff. I der V des VBS vom 6. Dez. 2007 (AS 2007 6631). Fassung gemäss Ziff. I der V des VBS vom 7. Dez. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5027).

Art. 25

1 Per i detentori di un veicolo di servizio personale secondo l’articolo 30, i tragitti tra il luogo di residenza, di lavoro e di impiego sono considerati corse di servizio.

2 Chi riceve un’indennità per l’alloggio presso il luogo di lavoro ha diritto ogni settimana, oltre ai viaggi del fine settimana, all’indennità per una corsa di servizio supplementare al domicilio o per un viaggio di visita supplementare del coniuge o del partner e dei suoi figli fino ai 18 anni al luogo di lavoro.63

3 I candidati a partire da un grado di sottufficiale superiore, gli aspiranti e i sottufficiali di professione del gruppo d’impiego 1 possono viaggiare in 1a classe nei mezzi di trasporto pubblici per i tragitti tra il luogo di lavoro e il luogo d’impiego nonché tra i luoghi d’impiego. È fatto salvo l’articolo 35 capoverso 4.

61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.